Cronaca

Rumori molesti in Condominio: condanna per illecito civile e risarcimento danni alla salute

Una sentenza del Tribunale civile di Firenze ha condannato un condomino a risarcire oltre 10.000 euro per i rumori molesti provenienti dal suo appartamento, riconoscendo alla vicina di casa un danno biologico permanente. Il caso evidenzia l’importanza del rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche e rafforza la tutela della salute psicofisica nei contesti condominiali, alla luce dell’art. 844 del Codice Civile e delle normative sull’inquinamento sonoro.

Il Tribunale di Firenze riconosce il danno biologico causato da immissioni sonore eccessive

FIRENZE – Con una recente sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze, pubblicata il 21 aprile 2025, è stato condannato un condomino per illecito civile da rumori molesti, con obbligo di risarcimento per oltre 10.000 euro alla vicina del piano inferiore. Il provvedimento si inserisce nell’ambito del diritto condominiale e della tutela della salute, con particolare riferimento alle immissioni acustiche intollerabili.

La causa è nata da una situazione di disagio abitativo prolungato, in cui la proprietaria di un appartamento ha lamentato rumori impattivi continui – come calpestii, cadute di oggetti e disturbi notturni – provenienti dall’abitazione soprastante. La vicenda non è collegata a lavori di ristrutturazione, ma alla struttura dell’edificio e alla mancata adozione di misure fonoassorbenti, come l’uso di tappeti idonei da parte del vicino.

Una consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che i livelli di rumore raggiungevano picchi di 90 decibel, a fronte di un limite di 63 decibel, stabilito come soglia massima di tollerabilità. L’unico tappeto presente era in canniccio, un materiale che, anziché attutire i suoni, li amplificava. Il giudice ha quindi ritenuto che le immissioni sonore fossero oggettivamente intollerabili, tanto da causare nella donna un danno biologico permanente, diagnosticato come disturbo dell’adattamento con ansia anticipatoria.

Riferimenti normativi e criteri di liquidazione del danno

Il giudizio si fonda sull’articolo 844 del Codice Civile, che disciplina le immissioni tra fondi contigui. La norma stabilisce che le immissioni – sonore, olfattive, luminose o di altra natura – non devono superare la normale tollerabilità, valutata secondo la condizione dei luoghi, la destinazione degli immobili e l’equilibrio tra interessi privati.

La giurisprudenza costante afferma che il superamento dei limiti previsti da norme tecniche o regolamenti (come il D.P.C.M. 14 novembre 1997, che fissa i limiti di rumorosità negli ambienti abitativi) costituisce indizio grave della natura illecita dell’immissione. In ambito condominiale, i tribunali hanno più volte ribadito che anche il rumore derivante da normali attività domestiche può essere illecito se continuativo, molesto e non contenuto da misure tecniche adeguate.

La liquidazione del risarcimento è avvenuta secondo le tabelle milanesi, strumento giurisprudenziale ampiamente utilizzato per calcolare il danno non patrimoniale. In questo caso, sono stati riconosciuti una invalidità permanente del 4% e una invalidità temporanea pari a 180 giorni.

Oltre al risarcimento, il Tribunale ha ordinato al responsabile l’adozione di interventi strutturali minimi – come l’installazione di tappeti fonoassorbenti – a dimostrazione che la semplice tolleranza condominiale non può escludere la responsabilità civile.

La sentenza rappresenta un precedente rilevante per la tutela del diritto alla salute e della quiete domestica, richiamando l’importanza della convivenza civile e del rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di inquinamento acustico.

Federica Santoni

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