Riparazione zanzariere in affitto: spese a carico di inquilino o proprietario? Ecco svelati tutti i dettagli della questione.

La questione della riparazione e sostituzione delle zanzariere in un immobile locato è spesso fonte di dubbi e controversie tra proprietari e inquilini. La distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il rispetto delle normative vigenti, sono elementi chiave per stabilire chi debba farsi carico dei costi.

Chi deve pagare la manutenzione delle zanzariere in affitto?

Nel contratto di locazione, le zanzariere sono generalmente considerate un bene accessorio, non essenziale per l’abitabilità dell’immobile. Di conseguenza, se le zanzariere non sono state installate dal proprietario, l’installazione è a carico dell’inquilino, salvo diverso accordo contrattuale. L’inquilino deve inoltre sempre chiedere l’autorizzazione al proprietario, preferibilmente in forma scritta, prima di procedere con l’installazione, per evitare futuri contenziosi.

Al termine del contratto, le zanzariere installate dall’inquilino devono essere rimosse, ripristinando lo stato originale dell’immobile, a meno che il proprietario non consenta di lasciarle.

Nel caso in cui si verifichino danni dovuti a normale usura o all’uso quotidiano, come la rottura della rete, i costi di riparazione ricadono sull’inquilino. Lo stesso vale per i danni provocati da negligenza o uso improprio. Inoltre, se l’inquilino ha installato le zanzariere ex novo, anche i costi di manutenzione ordinaria restano a suo carico.

Il proprietario è invece responsabile delle spese relative a interventi di manutenzione straordinaria, come la sostituzione delle parti strutturali del telaio usurate dal tempo o danneggiate da eventi fortuiti. Questi oneri spettano al locatore solo se le zanzariere erano già presenti all’inizio della locazione.

chi deve pagare per la zanzariera rotta?
Chi ripara la zanzariera rotta, il proprietario o l’inquilino? – postbreve.com

La tematica è stata recentemente oggetto di una sentenza significativa del Tribunale di Tivoli (sentenza n. 1049 dell’11 luglio 2025), che ha chiarito il confine tra normale usura e danno imputabile all’inquilino. Nel caso esaminato, il tribunale ha escluso la responsabilità dell’inquilino per la rottura della zanzariera, qualificando il danno come deterioramento d’uso, quindi naturale e non risarcibile.

Simili orientamenti giurisprudenziali ribadiscono che non si può richiedere un risarcimento per danni derivanti da normale usura, soprattutto in assenza di prova di negligenza.

Dal punto di vista legislativo, l’articolo 1590 del Codice Civile stabilisce che l’inquilino deve restituire l’immobile nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all’uso conforme al contratto. L’articolo 1609 distingue chiaramente tra le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell’inquilino, e quelle straordinarie, spettanti al proprietario.

Consigli pratici per inquilini e proprietari

Per evitare controversie, è fondamentale che nel contratto di affitto siano chiaramente indicate le responsabilità relative alle zanzariere e alle eventuali spese di manutenzione. Una comunicazione preventiva e accordi scritti tra le parti possono prevenire malintesi.

L’installazione delle zanzariere, pur essendo un accessorio voluttuario, migliora notevolmente il comfort abitativo proteggendo contro gli insetti, soprattutto nei mesi estivi, ma comporta spese che generalmente spettano all’inquilino, salvo diversa disposizione contrattuale o situazione particolare, come esigenze mediche comprovate. Inoltre, è importante ricordare che il proprietario deve intervenire per garantire l’abitabilità dell’immobile tramite riparazioni straordinarie, compresa la sostituzione del telaio delle zanzariere quando necessario.

Il tema della zanzariera rotta e di chi debba farsi carico dei costi di riparazione o sostituzione continua a essere di grande attualità per chi vive in affitto. La normativa italiana e la giurisprudenza più recente offrono indicazioni precise per orientare inquilini e locatori nella gestione di queste spese, distinguendo con chiarezza tra manutenzione ordinaria e straordinaria e sottolineando l’importanza di accordi contrattuali chiari e di una comunicazione trasparente tra le parti.

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