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Green Pass legittimo perché non equivale a obbligo Vaccinale

Legittimo chiedere il green pass ai lavoratori all’ingresso in servizio, ad esempio al personale della scuola. No alla sospensiva delle norme che hanno introdotto l’obbligo: la certificazione verde rientra nelle misure concordate nell’ambito dell’Unione europea per tutelare la salute a livello sovranazionale contro la pandemia Covid-19. E soprattutto non equivale all’obbligo vaccinale perché si può ottenere il lasciapassare anche dimostrando di essere negativi a un tampone; i cui costi, però, non possono essere posti a carico del datore: va esclusa, infatti, l’assimilazione ai dispositivi di protezione individuale in quanto il documento risulta necessario per accedere non soltanto al lavoro ma a anche a vari luoghi pubblici come cinema e teatri.

Tar Lazio, orientamento nuovo: il datore di lavoro non deve pagare i tamponi

È quanto emerge dall’ordinanza 5705/21, pubblicata il 26 ottobre dalla sezione terza bis del Tar Lazio. Bocciata la domanda di misura cautelare proposta da dipendenti del ministero dell’Istruzione. È esclusa la violazione dell’articolo 32 della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»: oltre ai vaccinati e ai negativi al tampone il green pass risulta concesso anche a chi è guarito dall’infezione da non più di sei mesi. Impossibile poi addossare al datore le spese per i tamponi perché le disposizioni sul lasciapassare hanno per destinatari la generalità dei consociati, non soltanto i lavoratori.

Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, nel caso in concreto il giudice spiega come obiettivo è la tutela della salute pubblica in via generale e non quella individuale: la fattispecie, dunque, non può essere accomunata ai dispositivi individuali di protezione previsti in tema di sicurezza lavoro e antinfortunistica dal decreto legislativo 81/2008.

La certificazione verde, infine, è stata promossa dal Garante privacy, che ha espresso parere favorevole al Dpcm del 10 settembre 2021: il testo recepisce le indicazioni fornite al Governo dall’authority durante le riunioni con i rappresentanti dei ministeri dell’Istruzione e della Salute, in modo da rispettare la protezione dei dati personali del personale scolastico ed «evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo». Spese di giudizio compensate per la novità della questione.

Federica Santoni

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