Licenziamento legittimo se il dipendente va al mare in malattia
Licenziamento per giusta causa durante l’infortunio: legittimo se il dipendente va al mare in scooter
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, ha stabilito un principio giuridico di rilievo in materia di licenziamento per giusta causa. La decisione riguarda il caso di un operaio infortunato al braccio destro, sorpreso da un investigatore privato mentre si recava in scooter al mare durante il periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute.
Secondo i giudici supremi, il comportamento del lavoratore ha compromesso il corretto decorso della guarigione e si è rivelato incompatibile con le condizioni necessarie per il rientro in servizio. Il ricorso presentato dall’operaio è stato rigettato, con la conferma della legittimità del licenziamento disciplinare adottato dal datore di lavoro.
Il caso, riportato anche dal portale specializzato Cassazione.net, sottolinea come simili condotte possano integrare violazioni gravi dei doveri contrattuali di correttezza, diligenza e fedeltà, giustificando l’interruzione immediata del rapporto di lavoro.
Le attività extra-lavorative durante la malattia possono giustificare il licenziamento
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il compimento di attività non autorizzate da parte di un dipendente assente per malattia non è disciplinarmente irrilevante. Anzi, può fondare il licenziamento se tali azioni:
- sono incompatibili con la patologia denunciata,
- sono idonee a compromettere o ritardare il processo di guarigione,
- violano le prescrizioni mediche e le misure cautelari imposte per il recupero.
Il giudizio del tribunale evidenzia che l’obbligo del lavoratore non si limita all’assenza giustificata, ma comprende anche l’adozione di comportamenti coerenti con lo stato di salute dichiarato. Viene così confermato che anche attività apparentemente ludiche o innocue, come recarsi al mare in scooter, possono rappresentare una condotta lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.
In particolare, la Cassazione chiarisce che il dovere di proteggere la propria salute durante l’infermità non è solo una prescrizione medica, ma anche un obbligo giuridico funzionale alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa futura. La violazione di tale dovere può dunque legittimare il licenziamento per giusta causa, anche in assenza di dolo evidente o di intenti fraudolenti.
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